Si informano le associazioni delle diverse scadenze alle quali devono fare attenzione, tra cui quella della presentazione del bilancio sociale 2023.
Tutte le associazioni sono tenute a convocare l’assemblea nazionale per l’approvazione del bilancio secondo le norme presenti nel proprio statuto sociale.
Le scadenze di approvazione, previste per il 30 aprile 2024, possono esser prorogate nei casi previsti dalla legge.
Adempimenti associazioni culturali
Il principale obbligo delle associazioni culturali è quello del bilancio, redatto in forma semplice, che deve essere approvato antro il 30 aprile 2024.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e precisione indicando:
-Le entrate suddivise per voci analitiche
-I beni
-I contributi
-I lasciti ricevuti
-Le spese
-Gli oneri sostenuti
Tale bilancio, una volta approvato, deve essere tenuto in sede per almeno 5 anni
Scadenziario APS, ODV ed ETS
Le scadenze di seguito indicate riguardano sia adempimenti delle sole associazioni iscritte al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) alle quali vi invitiamo a prestare attenzione.
Sia per coloro che effettuano il bilancio per cassa (modello D) anno 2023 per ETS con entrate inferiori a €220.000 e sia per coloro che effettuano il bilancio con entrate superiori a €220.000 occorre effettuare il deposito sul RUNTS del bilancio consuntivo per l’anno d’esercizio 2023
Tale documentazione dovrà essere accompagnata dal verbale d’approvazione dell’Assemblea dei Soci, e ove presente dalla relazione dell’Organo di Controllo. Il bilancio, e tutti i documenti citati, andranno pubblicati in formato PDF/A. Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare, e pubblicare nel proprio sito internet, anche il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali a norma dell’art 14 del D.Lgs 117/2017.
Coloro, nel corso dell’anno 2023, hanno effettuato raccolte occasionali di fondi devono effettuare la Pubblicazione sul sito del RUNTS del Rendiconto Raccolte pubbliche occasionali di fondi allegando il verbale/rendiconto “raccolta fondi occasionale ”. Coloro i quali invece hanno effettuato raccolte abituali di fondi (come previsto da statuto) e come indicato in bilancio C1) alla voce “raccolta fondi abituale”, non sono obbligati ad allegare la relativa documentazione al RUNTS.
Altri obblighi
Le associazioni di promozione sociale (APS) e le organizzazioni di volontariato (ODV), devono effettuare l’aggiornamento del numero degli associati, lavoratori e volontari non occasionali sul sito del RUNTS.
Tale adempimento è previsto per verificare la permanenza dei requisiti minimi previsti da legge sotto il profilo della base associativa, della forza-lavoro e del volontariato. Con riguardo agli associati, si dovranno indicare il numero delle persone fisiche e quello degli enti associati specificando se questi ultimi abbiano o meno la stessa qualifica dell’ente cui la pratica si riferisce.
Per quanto riguarda invece i lavoratori, nel computo dovranno intendersi i soli lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa.
Si ricorda inoltre, in linea generale, che:
- A livello operativo, tutti gli aggiornamenti sul RUNTS dovranno essere variate direttamente in via telematica, sul portale del RUNTS – https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/ da parte del legale rappresentante dell’associazione.
- E’ importante verificare e aggiornare puntualmente tutti i dati presenti all’interno del RUNTS e relativi alla propria associazione.
- Per quanto riguarda le variazioni dei soggetti titolari di cariche sociali vanno comunicate al RUNTS entro 30 giorni dalla variazione.
- Obbligo di pubblicazione dei contributi e vantaggi pubblici ricevuti nell’anno sociale 2023 sul proprio sito o pagina Facebook dei contributi pubblici ricevuti se superiori a €10.000 riferito all’anno solare (in totale, no singolo contributo).
Chi lo deve fare?
Tutte le associazioni che nell’anno solare 2023 hanno ricevuto dalle Pubbliche Amministrazioni e/o dai soggetti ad esse equiparati, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, complessivamente pari o superiori ad €10.000.
Le associazioni con i requisiti sopra indicati sono tenuti a pubblicare nei loro siti internet o portali digitali, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, le seguenti informazioni:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (l’associazione);
b) denominazione del soggetto erogante (la Pubblica Amministrazione);
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale.
In mancanza del sito internet, l’associazione potrà adempiere gli obblighi di trasparenza attraverso la pubblicazione dei dati sopra indicati sulla sua pagina Facebook o sul sito internet di ENAC Nazionale. A tal proposito vi chiediamo di trasmettere i dati alla struttura territoriale competente.
Cosa rischio se non lo faccio?
L’inosservanza dell’obbligo in questione comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Entro quando?
La norma, che non indica una data specifica, si ritiene che possano essere pubblicati con il deposito del bilancio, quindi il 30 giugno 2024.
Chi lo deve fare?
Tale adempimento va effettuato unicamente da parte di quei Centri che, oltre ad essere iscritte al RUNTS, abbiano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui.
Dove pubblicarli?
In tal caso, essi dovranno pubblicare (entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento) e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
La comunicazione potrà essere effettuata anche in forma anonima, sul sito dell’ETS. Potranno quindi essere pubblicati dati in forma anonima, avvalendosi della mera indicazione della categoria a cui si riferiscono.