Apparecchi da intrattenimento nei circoli

Apparecchi da intrattenimento nei circoli

Si comunica ai presidenti di circoli culturali e ricreativi che l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha inoltrato nuovi chiarimenti in merito all’installazione di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro all’interno dei circoli.

Apparecchi da intrattenimento nei circoli

Segnaliamo che dal 1° maggio 2022 entreranno in vigore dei nuovi obblighi per le associazioni che utilizzano nelle proprie sedi “apparecchi da gioco che non erogano vincite in denaro e quelli che non distribuiscono tagliandi” (ad esempio biliardi, calcio balilla, ping pong, flipper).

Essi potranno essere installati solo se dotati di apposito nulla-osta di messa in esercizio e per quelli già esistenti occorrerà provvedere entro il 30 aprile alla richiesta ad Agenzia delle dogane di un nuovo titolo autorizzativo, in mancanza del quale gli apparecchi andranno rimossi.

Si rammenta che sanzioni pecuniarie cospicue (€ 4000,00) sono previste a carico di “chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi” (art. 110 c. 9 lett. c) del TULPS).

Nota Agenzia delle Dogane e Monopoli

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli, dopo aver sottolineato che tutti i soggetti, che già in passato avevano richiesto e ottenuto un titolo giuridico ai sensi dell’art 86 del TULPS, debbono conformarsi alla nuova regolamentazione, richiedendo il nuovo nulla osta, segnala quanto segue:

Diverso aspetto è l’estensione di questa regolamentazione a quelle associazioni non riconosciute senza scopo di lucro e prive della comunicazione ex articolo 86 del TULPS, in quanto strettamente legata alla risoluzione di principi generali di competenza esclusiva, pertanto, dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Gli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 7 del TULPS non possono essere installati in luoghi aperti al pubblico di qualunque natura, anche previo tesseramento personale, non soggetti alle regole del citato articolo 86 del TULPS.

Poiché gli articoli di riferimento tendono a disciplinare materie di ordine e sicurezza pubblica è di tutta evidenza che, qualunque diversa valutazione sulla possibilità di installare apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro in luoghi non dotati delle comunicazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi o nulla osta comunque denominati previsti ex articolo 86 del TULPS, rientra nella piena competenza dell’Autorità di Pubblica Sicurezza che esercita il proprio controllo anche in luoghi non accessibili agli ispettori dell’Amministrazione finanziaria.

Nulla osta

Suggeriamo quindi che in via prudenziale sia opportuno procedere quanto prima alla richiesta del nulla osta. Per provvedere a tale richiesta – che va avanzata tramite autocertificazione presentata mediante la piattaforma telematica dell’Agenzia Dogane e  Monopoli, adm.gov.it/portale – riportiamo di seguito alcune informazioni utili.

IL NULLA OSTA – Con le nuove disposizioni, al fine di contrastare il gioco illegale, i possessori di giochi senza vincita in denaro (es. calcio balilla, flipper, biliardini, ping pong) sono tenuti alla trasmissione ad Agenzia delle Dogane e Monopoli, entro il 30/04/2022, di istanza per il rilascio del nulla- osta, munita di autocertificazione circa la conformità di tali giochi alle regole tecniche vigenti. La mancata presentazione della richiesta entro la scadenza comporta l’obbligo per possessori di rimuovere gli apparecchi (salvo reinstallarli una volta inviata la istanza).

Questo nuovo nulla-osta per la messa in esercizio degli apparecchi riguarda:

  1. gli apparecchi che non erogano vincite in denaro, installati prima del 1° gennaio 2003;
  2. degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’art. 110, comma 7, lett. c bis) e c ter) del TULPS (es. calciobalilla, flipper)

Si ricorda che per gli apparecchi del tipo 7a (ad es s. gru) e 7c (ad es. i videogiochi) “residuali”, dunque che non rientrino nelle tipologie già elencate, la scadenza ultima di adeguamento è prevista al 30 giugno prossimo.

AUTOCERTIFICAZIONE: MODALITA’ – L’autocertificazione è presentata mediante la piattaforma telematica dell’Agenzia Dogane e Monopoli, adm.gov.it/portale, cui si accede mediante CNS, SPID e CIE. L’Agenzia ha introdotto un servizio telematico per gli operatori del comparto ai fini della presentazione della richiesta, e dunque produttori, importatori o possessori/proprietari di apparecchi senza vincita in denaro, possono usufruire delle funzionalità offerte dal servizio. In particolare, si segnala che l’Agenzia ha messo a disposizione un tutorial, che può essere visualizzato a seguito di accesso  all’area riservata del sito www.adm.gov.it.

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