Prorogati i termini di approvazione dei bilanci per il terzo settore

Prorogati i termini di approvazione dei bilanci per il terzo settore

Una delle conseguenze del decreto Cura Italia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, ha introdotto misure di sostegno alle imprese e l’economia, è che vengono prorogati i termini di approvazione dei bilanci così come quelli relativi agli adeguamenti degli statuti.

Prorogati i termini di approvazione dei bilanci

Le norme emanate per il contenimento dell’epidemia e a tutela della sicurezza pubblica hanno toccato pureil terzo settore, con effetti pratici in termini di organizzazione e funzionamento degli enti no profit.

Il comma 3 dell’ art. 35 prevede, che le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale (31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020, possano approvarli entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle eventuali previsioni di leggi statali o regionali, regolamenti o dello statuto.

Senza il suddetto articolo, gli enti sarebbero infatti tenuti a riunire gli organi competenti, così come da statuto, per procedere all’ approvazione dei bilanci. Tale possibilità è in contrasto con le norme sulla distanza di sicurezza introdotte per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Proroga termini modifiche statuto

Sempre l’art. 35 del Decreto prevede, inoltre, la proroga dei termini per l’adeguamento degli statuti delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle Onlus, con la modalità semplificata, quindi in assemblea ordinaria e non straordinaria, dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020.

In dettaglio l’ art. 35 del Decreto indica:

  1. All’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole “entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
  2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole “entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
  3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

Per ulteriori informazioni sul termine approvazione bilancio 2020 enti no profit potete visionare il decreto legge completo sulla gazzetta ufficiale

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