Associazioni culturali: cosa cambia nel 2026?

Associazioni culturali - cosa cambia nel 2026

Con le modifiche apportate dal decreto legge n. 84 del 2025 al codice del Terzo settore (dlgs 117/2017 o “Cts”) e al decreto sull’impresa sociale (dlgs 112/2017), gli articoli sulla fiscalità diventano operativi a partire dal 1° gennaio 2026 portando seco importanti novità, soprattutto per le associazioni culturali.

Associazioni culturali: cosa cambia nel 2026?

Se, finora, il mondo delle associazioni in generale, delle fondazioni ai comitati, quindi tutti gli enti senza finalità di lucro ha usufruito di criteri comuni per determinare la propria natura di ente commerciale o non commerciale ai fini delle imposte sui redditi, dal 1° gennaio 2026 queste regole cambiano e si differenziano in base al fatto che l’ente sia o meno iscritto al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e, in conseguenza di ciò, in possesso della qualifica di Eente del Terzo Settore.

Gli enti non profit non iscritti al Runts, e quindi non qualificati come Ets, continueranno invece a fare riferimento al Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), pur se l’applicabilità delle nuove regole avrà conseguenze anche per una parte importante di tali organizzazioni.

Tra gli effetti più rilevanti derivanti dal nuovo quadro normativo si segnala, infatti, la disapplicazione del regime forfettario “398” non solo per gli enti del Terzo settore associativi ma anche per associazioni non Ets, con la sola eccezione delle associazioni e società sportive dilettantistiche (asd e ssd), alle quali tale regime si potrà ancora applicare.

Chi non si iscriverà al RUNTS e non si conformerà alle regole previste per gli ETS, perderà ogni agevolazione fiscale e civilistica prevista dal Codice.

Pertanto le attività svolte a pagamento verranno trattate come attività commerciali a tutti gli effetti, con tutti gli obblighi connessi: partita IVA, contabilità, tassazione ordinaria, regole igienico-sanitarie e così via.

Inoltre, gli enti che continueranno a operare con statuti non aggiornati, ma svolgendo attività a scopo di lucro sotto forma associativa, potranno essere oggetto di controlli fiscali e accertamenti, anche retroattivi.

Principali cambiamenti

Per le associazioni culturali, quindi quelle non iscritte al RUNTS, ci saranno grosse novità che proviamo a sintetizzare in quattro punti cardine.

1: Addio alla Decommercializzazione

Tutti i Servizi ai Soci saranno tassati. Se finora venivano considerate “non commerciali” (e quindi non tassate) le entrate derivanti da servizi specifici forniti ai propri soci a fronte del pagamento di un corrispettivo, dal 1 gennaio 2026 queste entrate saranno considerate attività commerciali.

Pertanto tutti i ricavi provenienti da queste attività (corsi, accessi a spazi, eventi etc.) saranno considerati a tutti gli effetti proventi commerciali e su queste entrate l’associazione dovrà pagare l’IRES (l’imposta sul reddito delle società).

2: Addio al Regime Forfettario 398

Viene abrogato anche il regime forfettario della Legge n. 398/1991 che per anni è stato uno strumento preziosissimo non solo per le associazioni culturali, ma anche per associazioni senza fine di lucro, pro loco, associazioni bandistiche e cori, associazioni amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare. Uno straumento semplificato per la gestione dell’IVA e delle imposte dirette sui proventi commerciali che muore.

3: Il Rischio di Perdere lo Status di Ente Non Commerciale

L’art. 149 del TUIR stabilisce i criteri secondo cui un ente può perdere la qualifica di “ente non commerciale”. La norma individua specifici “fatti indice di commercialità” per verificare se, al di là dello statuto, l’attività commerciale sia diventata prevalente rispetto a quella istituzionale. Il collegamento con i punti precedenti è diretto e pericoloso.

Poiché i corrispettivi per i servizi ai soci diventeranno a tutti gli effetti ricavi commerciali, l’impatto sul principale indicatore di commercialità — la prevalenza dei ricavi da attività commerciali rispetto alle attività istituzionali — sarà enorme. Per molte associazioni, l’attività commerciale rischierà di diventare, ai fini fiscali, l’attività principale dell’ente.

4: Ultime agevolazioni rimaste

  • Defiscalizzazione delle quote associative, quindi le quote versate per tesseramento e affiliazione;

  • Defiscalizzazione delle donazioni ricevute da soci o non soci;

  • Le raccolte pubbliche occasionali di fondi sono permesse, ma solo a condizioni molto rigide. Devono essere eventi pubblici, occasionali e avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

  • I Contributi pubblici per attività in convenzione sono previste per svolgere attività convenzionate, ma solo a due condizioni: l’attività deve avere finalità sociali ed essere conforme alle finalità istituzionali dell’ente.

  • Applicazione del nuovo regime forfettario (art. 145 TUIR) che però risulta inferiore, in termini di benefici,rispetto al 398. Ad esempio, non prevede un parallelo regime semplificato ai fini IVA, rendendolo meno vantaggioso.

Iscriversi al RUNTS o no?

Di fronte a questi grandi cambiamenti occorre riflettere seriamente se cambiare, diventando una associazione iscritta al RUNTS, o prepararsi a gestire le nuove modifiche normative previste.

Se la vostra associazione si occupa di attività culturali pure, e le cui entrate finanziare sono limitate al tesseramento e alle donazioni ricevute, allora potete rimanere nello status cui vi trovate. Nulla cambiarà nella gestione della vostra associazione.

Se fornite servizi asi soci, che siano corsi di musica, teatro oppure organizzate gite o eventi formativi, cui avete la necessità di chiedere un contributo, allora è arrivato il momento di valutare seriamente l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Noi siamo pronti, come sempre, a supportarvi nella modifica degli statuti e nell’iscrizione al RUNTS. Per qualsiasi necessità potete contattarci sia telefonicamente che a mezzo mail o form.

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