Delega per il RUNTS

Periodo di trasmigrazione nel RUNTS

A partire dal 9 aprile 2026 è attiva la uova procedura di delega per il RUNTS che entra in vigore il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 13 gennaio 2026. Tale Decreto che modifica il DM 106/2020 e introduce importanti novità per gli Enti del Terzo Settore (ETS).

Nuova procedura di delega per il RUNTS

La principale riguarda la possibilità di conferire una delega ufficiale per la gestione telematica delle pratiche nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), consentendo al legale rappresentante di affidare a soggetti terzi — commercialisti, consulenti o collaboratori — attività quali iscrizione, variazione, deposito dei bilanci e altri adempimenti amministrativi.

Le tipologie di delega

Il sistema prevede due livelli di delega, entrambi gestibili tramite il portale RUNTS:

  • Delega alla compilazione e invio: il delegato predispone e trasmette la pratica, ma la sottoscrizione della distinta rimane in capo al legale rappresentante.
  • Delega alla compilazione, sottoscrizione e invio: il delegato è autorizzato a firmare digitalmente l’istanza, assumendo in questo caso la piena responsabilità della veridicità di quanto attestato.

Ambito di applicazione

Le deleghe possono essere generali — valide per tutte le comunicazioni e istanze al RUNTS — oppure speciali, circoscritte a operazioni specifiche come il solo deposito del bilancio o la richiesta di personalità giuridica. Gli oggetti della delega comprendono: iscrizione, variazione (incluse modifiche statutarie), cancellazione, accreditamento al 5×1000 e deposito del bilancio.

Come funziona operativamente

Dal 9 aprile 2026 la delega si conferisce interamente online tramite il portale RUNTS: il documento generato viene inserito automaticamente tra gli allegati della pratica. Il legale rappresentante conserva in ogni momento la facoltà di monitorare, modificare o revocare le deleghe attive direttamente dal portale.

Sul piano della responsabilità, il delegante risponde della scelta del delegato: qualora quest’ultimo non rispetti i termini previsti per l’aggiornamento dei dati (art. 48, comma 3 del Codice del Terzo Settore), le sanzioni amministrative previste potranno essere applicate all’ente.

Le altre novità del decreto

Il provvedimento introduce ulteriori modifiche operative, in vigore dalla stessa data:

  • Fuoriuscita dal RUNTS: procedure più rigorose per la cancellazione e la devoluzione del patrimonio.
  • Deposito del bilancio: introdotto un termine mobile per la presentazione, in sostituzione della scadenza fissa precedente.
  • Aggiornamento dei dati: richiesto un maggiore dettaglio informativo su associati, volontari e dipendenti.

⚠️ Requisito indispensabile: per operare correttamente sul portale RUNTS, l’ente deve disporre di una PEC attiva e associata al proprio profilo.

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