Regime forfettario per APS e OdV

Regime forfettario per APS e OdV

Con il nuovo regime forfettario per APS e OdV, a queste associazioni, è consentito di non applicare l’IVA sulle operazioni attive e di non poter detrarre l’IVA sugli acquisti.

Regime forfettario per APS e OdV

Per aprire la partita Iva a regime forfettario le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato devono aver realizzato un volume di ricavi annuo che non sia superiore ai 65 mila euro, in modo da equipararlo a tutte le altre società e ai professionisti aderenti alla fiscalità della flat tax.

Da considerare che nel volume dei ricavi sono incluse:

  • la somministrazione di bevande e alimenti;
  • le attività commerciali che sono assoggettate all’Iva.

Le associazioni di promozione sociale e le organizzazione di volontariato che desiderano applicare la partita Iva a regime forfettario devono seguire alcune specifiche regole indicati dai commi dai 54 a seguire della legge di Stabilità del 2015.

L’adesione al regime forfettario comporta anche varie semplificazioni fiscali:

  • non va addebitata l’Iva nella fattura verso i propri clienti;
  • mancata detrazione dell’Iva sugli acquisti;
  • non va liquidata e versata l’Iva;
  • nessun obbligo di presentare la dichiarazione annuale;
  • non c’è bisogno della comunicazione annuale dell’Iva;
  • non occorre presentare la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle operazioni rientranti nello spesometro, ovvero rilevanti ai fini dell’Iva;
  • non è necessario comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni fatte con operatori che abbiano la residente o la sede nei Paesi della black list.

Inoltre, associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni di volontariato (OdV) che aderiscono al regime forfettario di partita Iva non devono:

  • registrare le fatture emesse, le ricevute e i corrispettivi;
  • effettuare la certificazione dei corrispettivi;
  • procedere con l’integrazione delle fatture da versare entro il 16° giorno del mese successivo ai fini del debito di imposta, senza detrarre l’imposta stessa.

Differenza con Regime 398

Mentre il Regime 398 risulta applicabile fino a 400.000 euro di ricavi annui ed è rivolto a una platea più ampia, inclusi ASD/SSD, associazioni senza scopo di lucro, proloco, cori bande e filodrammatiche, il nuovo Regime Forfettario dei Contribuenti Minimi è valido solo per OdV e APS, il cui tetto massimo di ricavi non supera i 65.000 euro annui.

Queste le principali Differenze

  • Attività Commerciali: il regime 398 richiede che le attività siano connesse con gli scopi istituzionali, mentre il regime dei contribuenti minimi non specifica limitazioni.
  • Applicazione IVA: nel regime forfettario, le operazioni sono fuori campo IVA, mentre nel regime 398 l’IVA è applicabile con aliquote variabili in base alla prestazione.
  • Versamento IVA: il regime 398 prevede il versamento del 50% dell’IVA a debito (o 2/3 per diritti di ripresa televisiva), mentre nel regime forfettario non è prevista la liquidazione dell’IVA.

Riguardo agli adempimenti e Implicazioni Fiscali mentre il Regime Forfettario dei Contribuenti Minimi prevede la conservazione e numerazione delle fatture di acquisto e l’obbligo di certificazione e conservazione dei corrispettivi il classico Regime 398 richiede, oltre alla conservazione e numerazione delle fatture di acquisto, la tenuta del registro dei contribuenti minori.

Esempio pratico

Un caso pratico di prestazione di servizi su un valore di 100 euro vede la seguente situazione:

  • Regime Forfettario: su una fattura complessiva di 1000 euro, viene trattenuto tutto nelle casse sociali senza alcun versamento IVA.
  • Regime 398: su una fattura complessiva di 122 euro, è necessario effettuare un versamento di 11 euro di IVA. In pratica, il regime 398 risulta più interessante per i grandi enti grazie al tetto di ricavi più elevato e alla possibilità di forfettizzare l’imponibile fiscale al 3% dei ricavi.

Se avete dubbi contattate la nostra segreteria.

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