Iscrizione al RUNTS
Modalità di accesso
La piattaforma del Runts è disponibile dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dal seguente link: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Spid (sistema pubblico di identità digitale)
- carta d’identità elettronica (Cie).
- Pec (posta elettronica certificata) e firma digitale (modalità cades).
Potrà accedere alla piattaforma per le richieste di iscrizione solo il legale rappresentante dell’organizzazione.
La Pec, sarà indispensabile per ricevere e inoltrare specifiche comunicazioni all’Ufficio.
Modalità invio documenti
La firma dei documenti, che dovranno essere sempre inviati in formato pdf, dovrà avvenire attraverso la firma digitale appartenente al referente che ha inoltrato la richiesta di iscrizione, riconducibile tramite codice fiscale. È importante inviare il file senza modificarne il nome.
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accedere tramite Spid o Cie al sistema,
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compilare i campi obbligatori richiesti,
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caricare i documenti richiesti in formato pdf,
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attendere la ricevuta dell’ufficio (in pdf),
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firmare digitalmente la ricevuta,
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inoltrarla nuovamente all’ufficio.
Documenti necessari
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denominazione (nome dell’associazione);
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forma giuridica (APS, Odv, ecc);
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sede legale e le eventuali sedi secondarie;
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data di costituzione;
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oggetto dell’attività di interesse generale (che l’associazione intende svolgere e che rientrano fra quelle previste tassativamente dall’art.5, c.1, del Codice del Terzo settore);
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codice fiscale o partita iva;
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il possesso della personalità giuridica il patrimonio minimo (se disponibile);
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generalità del rappresentante legale (presidente);
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generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali (membri del direttivo).
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atto costitutivo e statuto adeguato;
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ultimo bilancio.
Sezioni
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Organizzazioni di volontariato;
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Associazioni di promozione sociale;
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Enti filantropici;
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Imprese sociali;
- Reti associative;
- Società di mutuo soccorso;
- Altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed f).