Terzo Settore: nuovo regime fiscale dal 1° gennaio 2026

Nuovo regime fiscale

Dopo anni di rinvii e discussioni infinite gli Enti del Terzo Settore, quindi tutti quelli regolarmente iscritti al RUNTS, dovranno adeguarsi alla riforma del Terzo settore. Nello specifico al nuovo regime fiscale avrà efficacia dal 1° gennaio 2026.

Nuovo regime fiscale

In seguito alla “comfort letter” della Commissione Europea, che ha dato il via libera alle norme fiscali previste nel codice del Terzo settore (dlgs 117/2017), il decreto legge 17 giugno 2025, n. 84 “Disposizioni urgenti in materia fiscale” è intervenuto direttamente sul testo del codice del Terzo settore. La stella “comfort letter” della Commissione Europea, che ha autorizzato l’adozione delle norme fiscali previste per gli enti del Terzo Settore, esclude la configurazione di aiuti di Stato.

Il dDl Fiscale lascia ancora aperto il tema dei titoli di solidarietà (art.77 del codice del Terzo settore), la cui operatività rimane soggetta all’autorizzazione della Commissione europea (art. 8 comma 1, lettera a).

Cosa cambia?

La norma appena pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025 interviene anche sul decreto legislativo relativo alle imprese sociali (dlgs 112/2017), ridefinendo quali sono le previsioni fiscali su cui ancora si attende il benestare dell’Europa:

Il Dl Fiscale 84/2025 precisa che, pur essendo confermata la data del 1° gennaio 2026 per l’applicazione del nuovo regime fiscale, alcuni ambiti restano in attesa dell’autorizzazione europea. Tra questi:

  • I titoli di solidarietà (art. 77 del Codice del Terzo Settore), ancora sospesi in attesa di approvazione da parte della Commissione UE (art. 8, comma 1, lettera a).
  • Le misure a favore delle imprese sociali, come:
    • l’accesso agevolato al capitale di rischio (art. 18 commi 3, 4, 5 del dlgs 112/2017),
    • il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (art. 16 del dlgs 112/2017),
      secondo quanto previsto dall’art. 14 del decreto fiscale.

In ogni caso, al netto di queste eccezioni, il nuovo impianto fiscale del Terzo Settore e delle imprese sociali sarà pienamente operativo a partire da gennaio 2026.

Volontari Terzo Settore

Se la nuova nuovo regime fiscale che avrà efficacia dal 1° gennaio 2026 obbligherà gli ETS all’apertura della Partita IVA, che potra avvenire utilizzando il regime forfettario, nulla cambia riguardo ai Volontari. Tutte le norme precedentemente approvate non hanno subito variazioni e pertanto le associazioni potranno continuare ad utilizzarli in modo da migliorare e potenziale le loro attività istituzionali. Si ricorta comunque che i volontari, che non possono essere retribuiti ma rimborsati come da normativa, devono comunque essere assicurati sui rami RC, infortuni e malattia.

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